martedì 16 febbraio 2010

CIRCOLARE INNOVAZIONI PER GUARDIE GIURATE; OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008, n. 153.

Sulla G.U. del 06/10/2008, n. 234 è stato pubblicato il D.P.R. del 04/08/2008, n.153 "Regolamento recante modifiche al regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari giurate, istituti di vigilanza ed investigazione privata".

A) Si ritiene, pertanto, necessario evidenziare alle SS.LL. le principali innovazioni relative alle guardie particolari giurate.

Obbligo di presentare documentazione per comprovare i versamenti previdenziali e assicurativi (art. 249 novellato Reg. Esec. TULPS)

Com'è noto, chi intende destinare le guardie giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

Come nella previgente disciplina, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 TULPS nonché (secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 153/2008) della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC).

Possesso dei requisiti anche di ordine professionale (art. 250 novellato Reg. Esec. TULPS)

Il nuovo testo subordina il rilascio del decreto di approvazione delle nomine delle guardie giurate alla verifica del possesso, tra gli altri requisiti prescritti dalla legge, anche di quelli di ordine professionale; in particolare l'attestato di frequenza del corso tecnico-professionale svolto. Vengono fatte salve le disposizioni di legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti