martedì 16 febbraio 2010
Licenziamento disciplinare: immutabilità della contestazione
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
L’irrogazione del licenziamento disciplinare deve essere uguale per fatti illeciti analoghi
I dipendenti di un’azienda devono essere trattati tutti nello stesso modo
Con sentenza dell’8 gennaio 2008, n. 144, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto che tutti i lavoratori di un’azienda debbano essere soggetti allo stesso trattamento e che l’inflizione di sanzioni conservative ad altri lavoratori per fatti illeciti analoghi comporti, nella valutazione dei giudici, il dovere di ritenere sproporzionato il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifiche ragioni di diversificazione.
Quindi, pur rimanendo valido il principio della discrezionalità per il datore di lavoro (che può graduare la sanzione disciplinare nei confronti del dipendente), esso non può tradursi in arbitrio e la motivazione alla base del licenziamento deve essere convincente e completa.
Fatto e diritto
Un dipendente della Telecom Italia era incorso in un licenziamento disciplinare per giusta causa per avere contravvenuto al divieto di inviare messaggi scritti per ragioni personali con l’apparecchio telefonico portatile di servizio.
Il dipendente chiedeva l’annullamento di tale licenziamento asserendo che la sanzione era illegittima in quanto non era stato affisso il codice disciplinare ed in quanto la contestazione era stata effettuata tardivamente ed ancora perchè il provvedimento era carente della motivazione e sproporzionato rispetto al fatto.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda del dipendente ed il licenziamento veniva annullato, in considerazione anche che per fatti analoghi la datrice di lavoro aveva inflitto una sospensione di tre giorni o addirittura nessuna sanzione (salvo il risarcimento del danno) e che sotto il profilo soggettivo la medesima datrice non aveva provato alcuna ragione di differenziazione.
Infine non risultava una recidiva, posto che tutti i fatti contestati e relativi ai due suddetti periodi erano anteriori alla prima lettera di contestazione e dovevano perciò considerarsi come illecito continuato.
Contro questa sentenza, la Telecom Italia era ricorsa in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, la società aveva asserito la sussistenza della recidiva, ma non aveva illustrato questa tesi, limitandosi a dire di aver dovuto procedere a due contestazioni, relativamente a due diversi periodi in cui il lavoratore aveva commesso l’illecito, per motivi tecnici. Il difetto di motivazione rende inammissibile la censura fatta dall’azienda, la quale non si rivolge contro la vera ragione di esclusione della recidiva.
Anche per quanto attiene la contestazione dell’illecito, questa era tardiva rispetto al fatto contestato ed il licenziamento rispetto ai fatti contestati era sproporzionato non con riguardo al solo fatto illecito, ma attraverso il paragone con analoghi fatti commessi da altri dipendenti della stessa impresa, e con le relative lievi sanzioni.
Per la Cassazione, la Corte d’appello aveva giustamente valutato il rigetto del licenziamento in quanto la discrezionalità del datore di lavoro nel graduare la sanzione disciplinare non equivale ad arbitrio e che perciò egli avrebbe dovuto illustrare in forma persuasiva le ragioni che lo avevano indotto a ritenere grave il comportamento illecito del dipendente, tanto da giustificare la più grave delle sanzioni, sia per un licenziamento per giustificato motivo oppure per giusta causa.
Infatti, la Cassazione ha ritenuto che tutti i lavoratori di un’azienda debbano essere trattati nello stesso modo e che l’inflizione di sanzioni conservative ad altri lavoratori per fatti illeciti analoghi comporti, nella valutazione dei giudici, il dovere di ritenere sproporzionato il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifiche ragioni di diversificazione.
IL DATORE DI LAVORO RISCHIA...............
Il datore rischia una condanna per estorsione
Roma, 11 lug. (Apcom) - L'azienda non può sottopagare i dipendenti e più in generale non può costringerli ad accettare condizioni di lavoro "contrarie alla legge", minacciandoli di fargli perdere il posto e "approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro è di gran lunga superiore all'offerta".
È quanto si evince dalla sentenza numero 28682 depositata ieri dalla Corte di cassazione e con la quale è stata confermata la misura del divieto di dimora (quindi l'allontanamento dalla città, ndr) nei confronti di una imprenditrice siciliana che tenendo sotto scacco i lavoratori e minacciandoli di licenziamento li pagava meno di quanto era scritto in busta paga. In più di un'occasione la donna e gli altri soci avevano pagato i lavoratori e poi si erano fatti restituire una parte della somma. Per questo il Tribunale delle libertà di Palermo, a dicembre del 2007, li aveva allontanati dalla città applicando loro la misura coercitiva del divieto di dimora.
Contro l'ordinanza l'imprenditrice ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo: la seconda sezione penale ha infatti chiarito che "nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro è di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo i dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, è configuarabile il delitto di estorsione".
Neppure un eventuale accordo fra datore e lavoratore di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi salva il primo dal carcere. Infatti si tratta di una "minaccia ingiusta perchè è ingiusto il fine a cui tende e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali".
Licenziamento disciplinare: immutabilità della contestazione
VIGILANZA PRIVATA: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL' INTERNO DEL 15/12 2008
LEGGI LA CIRCOLARE>>>http://sindacatoguardiegiurate.myblog.it/media/00/00/484042986.pdf
CIRCOLARE INNOVAZIONI PER GUARDIE GIURATE; OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008, n. 153.
A) Si ritiene, pertanto, necessario evidenziare alle SS.LL. le principali innovazioni relative alle guardie particolari giurate.
Obbligo di presentare documentazione per comprovare i versamenti previdenziali e assicurativi (art. 249 novellato Reg. Esec. TULPS)
Com'è noto, chi intende destinare le guardie giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.
Come nella previgente disciplina, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 TULPS nonché (secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 153/2008) della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC).
Possesso dei requisiti anche di ordine professionale (art. 250 novellato Reg. Esec. TULPS)
Il nuovo testo subordina il rilascio del decreto di approvazione delle nomine delle guardie giurate alla verifica del possesso, tra gli altri requisiti prescritti dalla legge, anche di quelli di ordine professionale; in particolare l'attestato di frequenza del corso tecnico-professionale svolto. Vengono fatte salve le disposizioni di legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti
E' POSSIBILE FARE LA RICHIESTA PER OTTENERE IL "BONUS" SUL GAS E L'ENERGIA ELETTRICA.
SCARICA IL MODELLO PER LA DOMANDA>>http://sindacatoguardiegiurate.myblog.it/media/00/00/1693427118.pdf
CONVENZIONE C.A.F. ACLI - UNAL
lunedì 15 febbraio 2010
Vigilanza privata; si tenta di definire varie scelte prima della pausa estiva
fonte: ancst